Consiglio di Stato, Sezione V, 20 novembre 2015
Autore: francesco - Pubblicato il 6 dicembre 2015
[A] Nel caso di ritardato pagamento dei contributi dovuti a fronte del rilascio di un titolo edilizio, l’amministrazione è obbligata o solo facoltizzata ad escutere la fideiussione prestata a garanzia del pagamento dei contributi concessori? [B] In presenza di una Fideiussione a prima richiesta, i principi di correttezza ed imparzialità gravanti sull’amministrazione possono impedire l’applicazione dell’ipotesi più lieve prevista dal comma 2, lett. a), dell’art. 3 l. n. 47/1985, relativa ad un ritardo contenuto nei 120 giorni, e dunque all’aumento del 20% delle somme dovute? [C] Il principio di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli può ritenersi applicabile in via generale anche agli illeciti amministrativi e dunque anche all’art. 3 l. n. 47/1985?
PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE